Banche italiane: Abi si oppone alla tassa sugli extraprofitti

L’imposta straordinaria sul settore bancario è stata definita come una tassazione sugli extraprofitti delle banche. Questo si riferisce a una situazione in cui un’azienda, grazie a una posizione di monopolio o oligopolio, può fissare il prezzo dei suoi prodotti e ottenere un profitto superiore a quello che si avrebbe in un mercato competitivo. Tuttavia, questa situazione non si applica alle banche, che sono soggette a una forte concorrenza in tutta l’area dell’euro.

Secondo il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, la concorrenza nel settore bancario si è ampliata grazie all’ingresso di nuovi concorrenti non regolamentati come le fintech e le big tech, che offrono prodotti e servizi bancari.

Inoltre, Sabatini fa notare che in Italia non sono stati applicati tassi negativi sui depositi in conto corrente, nonostante i rendimenti negativi sui Bot e i tassi negativi applicati sui depositi presso la banca centrale dal 2014 a metà del 2022. La redditività delle banche europee si sta ora riprendendo, tornando a una fase di normalizzazione. Pertanto, il giudizio sulla redditività delle banche non può basarsi solo su alcuni anni, ma deve tener conto dei cicli economici e della durata delle politiche monetarie.

Sabatini sostiene che l’onere dell’imposta straordinaria dovrebbe essere deducibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Se ciò non fosse possibile, la disposizione normativa comporterebbe un aggravio fiscale improprio per i soggetti passivi.

Inoltre, Sabatini sottolinea che l’imposta fa riferimento a un indicatore economico lordo, che non è compatibile con il principio di tassazione al netto dell’Ires. Inoltre, non è prevista la possibilità di rivalsa dell’onere, ovvero il trasferimento di tale onere a un altro soggetto, come avviene nell’Iva. Secondo l’articolo 99 del Tuir, l’imposta dovrebbe essere considerata deducibile dal reddito d’impresa.

Infine, Sabatini fa riferimento a una pronuncia della Corte costituzionale che stabilisce che un tributo non commisurato al reddito e non oggetto di rivalsa costituisce un costo fiscale inerente che non può essere escluso dalla deducibilità dal reddito d’impresa senza compromettere il disegno impositivo stabilito dal legislatore fiscale.

In conclusione, secondo Sabatini, l’imposta straordinaria sul settore bancario non è adeguata e dovrebbe essere rivista per garantire una tassazione equa e in linea con i principi fiscali.

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